Accesso civico generalizzato

Modalità di esercizio dell’accesso civico concernente dati e documenti ulteriori
(accesso civico generalizzato)

L’accesso civico cosiddetto generalizzato (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013) è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e la promozione della partecipazione al dibattito pubblico, e consente a chiunque – senza alcuna limitazione soggettiva e senza necessità di motivazione – di richiedere dati o documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co.2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta alla Segreteria dell’Ordine:

  • Indirizzo: Strada Maggiore 13, 40125 Bologna
  • Telefono: 051 235412
  • Fax: 051 230001
  • e-mail: segreteria@ordingbo.it
  • PEC: ordine.bologna@ingpec.eu

L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è la Segreteria nella persona del Consigliere Segretario che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.

Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Ultimo aggiornamento: 27-01-2017