Spese di mediazione

Spese di mediazione

I costi della procedura di mediazione comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Sulle somme indicate deve applicarsi l’ IVA nella misura di legge.

Spese di avvio: € 40,00 oltre ad IVA da versare da ciascuna parte (parte istante al deposito della domanda; parte invitata al momento dell’adesione).

Spese di mediazione: da versare da ciascuna parte, su indicazione della segreteria, nel corso del procedimento, sono determinate in base al valore della controversia.

Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell’incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimentoIn ogni caso, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ai sensi di legge, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Modalità di pagamento

I pagamenti dovranno essere fatti tramite bollettino PAGOPA riportante il Codice di Avviso e il QR Code  che sarà trasmesso/inviato dalla segreteria

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna ha l’obbligo, per la riscossione dei tributi e pagamenti, di procedere con le modalità previste e denominate PAGO-PA (normativa prevista dall’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’ articolo 15, comma 5-bis del D.L. 179/2012)”

Il verbale del procedimento di mediazione sarà consegnato alle parti dopo il versamento all’Organismo dell’intero importo delle spese di mediazione.

SCARICA IL DOCUMENTO dell’ Organismo di mediazione

  1. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessitá o difficoltá dell’affare.
  2. L’importo rappresenta le indennitá  di mediazione relative all’incontro preliminare con il mediatore e va corrisposto interamente, da ciascuna parte, prima dell’incontro preliminare; tale importo si somma alle spese di avvio della procedura, pari a 40,00 (IVA esclusa), previste dal D.M.180/2010, art. 16, comma 2. Se nessuna delle parti chiamate in mediazione si presentasse all’incontro e la parte istante chiedesse la chiusura del procedimento, essa non dovrá versare altre somme e verrá  redatto un verbale di mancata adesione alla mediazione.
  3. Tale importo sará  dovuto solo se le parti presenti, concordi con il mediatore, ritengono che sussistano le premesse per proseguire il procedimento di mediazione e tentare di raggiungere un accordo conciliativo; esso andrá  corrisposto al termine dell’incontro preliminare.
  4. L’importo, da corrispondere al termine del procedimento di mediazione, é dovuto solo nel caso in cui sia intervenuto un accordo conciliativo fra le parti durante l’incontro preliminare con il mediatore o successivamente a esso. Per accordo conciliativo, ai fini della determinazione dei costi del procedimento di mediazione, si intende qualunque accordo stragiudiziale, di natura conciliativa o transattiva, patrimoniale o non patrimoniale, relativo alla controversia oggetto di mediazione, anche se concluso al di fuori del procedimento di mediazione stesso.
  5. Tale importo, da corrispondere al termine del procedimento di mediazione, é dovuto qualora le parti presenti in mediazione dovessero richiedere al mediatore di formulare una proposta conciliativa, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 16, comma 4, lett. d) del D.M. 180/2010.
  6. Per le controversie di valore superiore a 5.000.000 le indennitá  da versare al proseguimento della Mediazione e al raggiungimento dell’accordo sono espresse in valori proporzionali al valore: rispettivamente lo 0.5 per mille e l’1 per mille del valore della controversia.

Per le spese di mediazione sono dovuti da ciascuna parte gli importi riportati nelle tabelle A e B, che costituiscono le spese di avvio della procedura (pari a € 40,00 IVA esclusa) e le indennità di mediazione dovute per l’incontro preliminare con il mediatore, per gli eventuali incontri successivi, per l’accordo conciliativo e per l’eventuale proposta conciliativa del mediatore formulata su richiesta delle parti; nessun’altra somma sarà dovuta dalle parti a Organismo Ordine Ingegneri Bologna, indipendentemente dalla durata del procedimento, con l’eccezione dell’IVA, delle eventuali spese vive sostenute da Organismo Ordine Ingegneri Bologna (quali spese per le comunicazioni alle parti o eventuali anticipi versati a consulenti tecnici o periti) e dell’eventuale maggiorazione di un quinto prevista dall’art. 16 del D.M. 180/2010 nel caso di controversie di particolare importanza, complessità o difficoltà.

Le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di un diverso mediatore per la formulazione di una proposta conciliativa.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile; qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell’indennità, più soggetti rappresentanti un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

AGEVOLAZIONI PER LE PARTI CHE PARTECIPANO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione è riconosciuto, nel caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità versata, fino a euro 500,00; nel caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.

Ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D.Lgs. 28/2010, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta solo per il valore eccedente.

Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 in caso di raggiungimento dell’accordo, è prevista una maggiorazione del 25% a carico di ciascuna parte.

Rilascio verbale di mancata comparizione: le spese a carico della sola parte presente è ridotta a € 40,00 per il primo scaglione, e a € 50,00 per gli scaglioni successivi.

Gratuito patrocinio: è possibile fruire del gratuito patrocinio facendone espressa richiesta. Copia della domanda e dell’autodichiarazione sarà trasmessa all’Agenzia delle Entrate competente per territorio per le necessarie verifiche.