Ruolo e responsabilita’ del Committente

Data:
1 Aprile 2015

 

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al Titolo IV – Capo I – Art. 89, comma 1, lett. b) cita: “il committente è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”.

Nel processo di realizzazione di un’opera, il Committente è il primo anello della catena che riguarda la sicurezza, in quanto ha potere DECISIONALE e di SPESA. Questi due poteri gli permettono di scegliere i professionisti coinvolti (progettisti, direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione e coordinatore in fase di esecuzione) e le imprese esecutrici dell’opera in base alle qualifiche tecnico-professionali e in base a un criterio economico.

Sulla base di queste definizioni, si delineano una serie di responsabilità appartenenti a questa figura della sicurezza, elencate e descritte nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’art. 90, alcune delle quali:

-Nomina e si rapporta con il CSP e CSE;

-Procede a notificare il cantiere alle ASL ed alla Direzioni Territoriale del Lavoro;

-Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna ha redatto l’ opuscolo “Ruolo e responsabilità del Committente” per fornire una guida che conduca passo dopo passo i Committenti alla buona gestione e quindi alla buona riuscita dell’opera in questione.

L’opuscolo fornisce, inoltre, una raccolta di utili consigli sulla sicurezza che guidano i committenti prima, durante ed a fine lavori, come ad esempio:

-rivolgersi ad un professionista che ricopra la carica di Responsabile dei lavori, se non si possiede una formazione tecnica in materia di edilizia e di sicurezza nei cantieri;

-individuare la figura del Coordinatore della sicurezza sulla base di una comprovata esperienza e serietà professionale;

-scegliere l’impresa di fiducia e di riconosciuta capacità tecnico-professionale anche nell’applicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere.