Gruppo di lavoro Sicurezza
Area tematica Sicurezza nei Cantieri
Coordinatore: Dott. Ing. Andrea Zaratani
Membri permanenti:
Dott. Ing. Stefano Albo, Dott. Ing. Elena Bortolotti, Dott. Ing. Capelli Davide, Dott. Ing. Casolaro Mauro, Dott. Ing. D’Emma Domenico, Dott. Ing. Francesca Fabbri, Dott. Ing. Luisa Gandini, Dott. Ing. Giammarruto Alessio, Dott. Ing. Gianluca Grieco, Dott. Ing. Ferdinando Manzi, Dott. Ing. Davide Moro, Dott. Ing. Laura Racalbuto, Dott. Ing. Vecchi Federico, Dott.Ing. Carlotta Zirotti.
Focus
Aggiornamenti dalla Federazione, dalla Regione e dal Comune.
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Documenti
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Notizie dall’Area Tematica
Aggiornamento coordinatori
Si ricorda che i coordinatori per la sicurezza devono effettuare 40 ore di aggiornamento entro 5 anni dalla data del corso di abilitazione e in ogni quinquennio successivo.
Coloro che si sono abilitati quando era in vigore il D.Lgs. 494/96, pertanto prima del Maggio 2008, dovevano effettuare le 40 ore di aggiornamento entro il 15 Maggio 2013 indipendentemente dalla data in cui si erano abilitati. Le suddette ore possono essere svolte con un corso di 40 ore in unico ciclo, oppure sommando le ore di partecipazione a singoli seminari che ne riconoscano il credito.
QUESITO 1
Qualora un ingegnere abilitato Coordinatore della sicurezza non frequenti le 40 ore di aggiornamento entro il quinquennio di riferimento e successivamente (esempio un anno dopo) voglia riprendere l’attività di Coordinatore della sicurezza sarà per lui sufficiente frequentare le 40 ore di aggiornamento o avrà perso l’abilitazione e dovrà frequentare un intero corso di abilitazione di 120 ore?
QUESITO 2
Come si calcola il secondo quinquennio di aggiornamento?
Faccio l’esempio di un coordinatore della sicurezza che si è abilitato con corso di 120h il 31/12/2010: egli dovrà fare 40 ore di aggiornamento entro il 31/12/2015, ma supponiamo abbia fatto tutte le 40 ore già entro il 31/12/2012. In tal caso, essendo il 1° quinquennio di riferimento dal 01/01/2011 al 31/12/2015, tale coordinatore della sicurezza dovrà fare altre 40h dopo il 01/01/2016 ed entro il 31/12/2020 ?
Ai quesiti n° 1 e 2 il Ministero ha risposto con la seguente comunicazione
QUESITO 3
Nel caso in cui vengano effettuate più di 40 ore di aggiornamento entro tale data, le ore in esubero valgono come aggiornamento per il quinquennio successivo?
Si rimanda al sito Puntosicuro
QUESITO 4
Nel caso in cui si frequenti un corso di aggiornamento strutturato di 40 ore è possibile frequentare solo il 90% del corso per ottenere un attestato di aggiornamento di 40 ore?
Con l’interpello n° 19/2014 del 06/10/2014 è stato chiarito che le 40 ore di aggiornamento devono essere frequentate integralmente al 100%, si rimanda all’interpello stesso per i dettagli: Clicca qui
Allegato: Sicurezza_Cantieri.jpg