La Commissione Struttura sottoscrive una comunicazione informativa in merito ai nuovi adempimenti, riguardanti la presentazione dei progetti esecutivi delle strutture, introdotti dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 “Sblocca-Cantieri” a seguito della pubblicazione della Legge stessa sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019.
Preme fin da subito sottolineare, in merito ad un aspetto di fondamentale importanza quale le denuncia dei lavori per cui, in caso di omissione da parte delle imprese costruttrici, si prefigura un reato di rilevanza penale a carico delle stesse, che la lettura del nuovo testo del D.P.R. 380/2001 aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge n. 55/2019, con riferimento soprattutto all’art. 65, può dare adito ad incomprensioni in quanto viene modificato in maniera “forte” il testo dell’articolo mantenendone però invariato il titolo.
Come riportato all’art. 65, comma 1, del D.P.R. 380/2001 aggiornato, la denuncia lavori del costruttore, prima necessaria solo per opere in conglomerato cementizio armato e metalliche, è ora necessaria per tutte le “opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore”.
Si ritiene utile osservare inoltre che, a seguito dell’aggiunta del comma 8-ter all’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001, gli adempimenti relativi alla relazione finale a strutture ultimate del direttore lavori e collaudo statico non sono previsti per gli interventi definiti di “minore rilevanza” e interventi “privi di rilevanza” per la pubblica incolumità ai fini sismici, dove tali documenti sono sostituiti dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore lavori. Stesso discorso avviene per gli interventi locali negli edifici esistenti dove RSU e collaudo statico sono sostituiti dalla medesima dichiarazione (rif. 8bis art. 67 già modificato da art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)).
Infine, in relazione alle novità introdotte dall’art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001, si informa che la Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n. 924 del 2019 ha individuato (temporaneamente fino all’emanazione delle Linee Guida Statali) quali interventi di “minore rilevanza” gli “interventi locali o di riparazione” come definiti dalle norme tecniche di cui al D.M. 17/01/2018, ad esclusione dei casi in cui i medesimi interventi sono soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), della L.R 30 ottobre 2008, n. 19.